Finto Ginecologo: è violenza sessuale!

Nota a Cassazione Penale, Sezione III 17 aprile 2013, sent. n. 20754

Con sentenza del 17/4/2013 n. 20754 la terza sezione Corte di Cassazione si pronuncia sulla configurabilità del reato di violenza sessuale da parte di un finto ginecologo che non abbia mai conseguito il titolo.

Il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione trae spunto da una vicenda in cui l’imputato, finto ginecologo, era stato condannato dalla Corte di appello di L’Aquila a tre anni e sei mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione.

Secondo la ricostruzione dei fatti la L. , che era cliente abituale della locale farmacia S., di cui era titolare la sorella dell’imputato, in un’occasione era stata servita dal fratello della farmacista. Questi si era qualificato medico ginecologo e collega del ginecologo della L. . Successivamente la donna aveva concordato con l’imputato una visita medica che si sarebbe svolta all’interno della farmacia in un giorno festivo. All’appuntamento con lo S. la L. si era fatta accompagnare da un’amica, F.N. , e l’imputato aveva sottoposto entrambe ad una presunta visita ginecologica con ispezione manuale della vagina e palpeggiamento dei seni.
Alla fine il farmacista aveva prescritto anche una cura, medicine che le due donne avevano pagato con il bancomat alla conclusione della visita.

In seguito la F. aveva riferito l’accaduto alla signora presso la quale prestava servizio. Quest’ultima le aveva detto che lo S.A. non solo non era ginecologo, ma neppure farmacista. Tale notizia le veniva poi confermata anche dal suo medico curante.

Una delle due ragazze, dopo aver scoperto tutto, ha incontrato di nuovo il farmacista con una microspia addosso per registrare la conversazione ed entrambe hanno inoltrato denuncia ai carabinieri, dalla quale era partita l’inchiesta della magistratura.

Avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando in particolare che secondo la descrizione della visita ginecologica proveniente dalle persone offese l’imputato non aveva mostrato alcun segno di eccitazione sessuale, né la visita medica sarebbe stata caratterizzata da toccamenti lascivi o libidinosi. Manca pertanto l’elemento caratterizzante la fattispecie criminosa costituito dall’intento perseguito dall’autore del fatto di soddisfare i propri impulsi sessuali.

A tale riguardo la Suprema Corte ha affermato che:

Deve configurarsi la fattispecie criminosa di cui all’art. 609 bis c.p. allorché la condotta si concreti in una illegittima violazione della sfera della libertà sessuale della vittima posta in essere dall’autore con la consapevolezza dell’azione che compie indipendentemente dal fatto che lo stesso ne tragga un appagamento della propria libido. Secondo l’ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, infatti, la condotta, posta in essere intenzionalmente, che invada la sfera sessuale della persona offesa integra il reato di cui all’art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) anche nel caso in cui sia ispirato da una finalità diversa da quella a sfondo sessuale, quale ad esempio la volontà di infliggere umiliazioni o uno scopo vendicativo. Quanto all’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale esso è costituito dal dolo generico e, pertanto dalla coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, restando pertanto irrilevante l’eventuale fine ulteriore propostosi dal soggetto agente. Nel caso in esame, pertanto, l’ispezione in vagina operata dall’imputato nei confronti delle persone offese con il dito della mano nuda integra la fattispecie criminosa di cui alla contestazione, essendo in re ipsa anche l’elemento volitivo che la caratterizza”.

Cassazione penale sez. III, sentenza numero 20754 del 17/04/2013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – rel. Consigliere –
Dott. GRILLO Renato – Consigliere –
Dott. SARNO Giulio – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
S.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 20/04/2012 della Corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla attenuante del fatto di minore gravità. Rigetto nel resto;
udito per l’imputato l’avv. Marino Paolo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano In data 19/04/2010, con la quale S.P. era stato dichiarato colpevole dei reati: a) di cui all’art. 81 cpv. c.p. e art. 609 bis c.p., comma 2, n. 2), a lui ascritto perchè, qualificandosi come ginecologo, aveva tratto in inganno L.I. e F.N., inducendole a subire atti sessuali; b) di cui agli artt. 81 cpv. e 348 c.p. per avere esercitato abusivamente la professione di ginecologo e di farmacista senza averne titolo.

Secondo la ricostruzione dei fatti esposta nella sentenza la L., che era cliente abituale della locale farmacia S., di cui era titolare la sorella dell’imputato, in un’occasione era stata servita dal fratello della farmacista. Questi si era qualificato medico ginecologo e collega del ginecologo della L.. Successivamente la donna aveva concordato con l’imputato una visita medica che si sarebbe svolta all’interno della farmacia in un giorno festivo. All’appuntamento con lo S. la L. si era fatta accompagnare da un’amica, F.N., e l’imputato aveva sottoposto entrambe ad una presunta visita ginecologica con ispezione manuale della vagina e palpeggiamento dei seni. In seguito la F. aveva riferito l’accaduto alla signora presso la quale prestava servizio. Quest’ultima le aveva detto che lo S.A. non solo non era ginecologo, ma neppure farmacista. Tale notizia le veniva poi confermata anche dal suo medico curante.

Per quanto interessa in sede di legittimità la sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva contestato l’esistenza degli elementi tipici della fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p., comma 2, n. 2); dedotto vizi dell’atto di querela e l’inesistenza di un quadro probatorio sufficiente per l’affermazione di colpevolezza.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore che la denuncia con vari mezzi di annullamento.

2.1 Erronea applicazione dell’art. 120 c.p.p..

Si deducono vizi dell’atto di querela presentato dalla F. per essere stata presente alla sua redazione la L., che aveva presentato anche ella querela tre giorni prima, e per avere la predetta L. svolto mansioni di interprete della querelante anche se poteva inferirsi che quest’ultima conosceva la lingua italiana. Nella sostanza si inducono sospetti in ordine alla genuinità dell’atto per avere la F. subito l’influenza della L..

2.2 Errata applicazione dell’art. 609 bis c.p..

In sintesi, si deduce che, secondo la descrizione della visita ginecologica proveniente dalle persone offese l’imputato non aveva mostrato alcun segno di eccitazione sessuale, nè la visita medica sarebbe stata caratterizzata da toccamenti lascivi o libidinosi.

Manca pertanto l’elemento caratterizzante la fattispecie criminosa costituito dall’intento perseguito dall’autore del fatto di soddisfare i propri impulsi sessuali.

2.3 Violazione di legge e vizi di motivazione nella valutazione delle prove.

Si riportano le dichiarazioni delle persone offese, evidenziando dubbi in ordine alla attendibilità del narrato. Si censura, poi, la ingiustificata svalutazione delle prove addotte dalla difesa, dalle quali era emerso che nel retro della farmacia non vi era il lettino che sarebbe stato utilizzato per la visita ginecologica. Si riporta la deposizione della sorella dell’imputato, che aveva escluso l’esistenza del fatto, avendo affermato che ella si trovava in un ambiente sovrastante la farmacia, dal quale aveva potuto seguire la vicenda tramite le telecamere a circuito chiuso installate nella farmacia ed ha riferito che le due donne si limitarono a ricevere dei medicinali e subito dopo andarono via. Si indicano infine ulteriori elementi che renderebbero dubbia la ricostruzione del fatto come ritenuto in sentenza.

2.4 Errata applicazione dell’art. 609 bis c.p., u.c..

Le modalità con le quali sarebbe stati commessi gli atti sessuali, corrispondenti ad una normale visita ginecologica, e la scarsa di lesività della condotta per come percepita delle parti lese avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere sussistente l’attenuante del fatto di minore gravità, come peraltro già ritenuto dal G.I.P. nell’ordinanza con la quale aveva rigettato la richiesta di misura cautelare.

2.5 Travisamento del fatto.

I giudici di merito hanno operato una ricostruzione dei fatto errata, in quanto fondata solo su quanto dichiarato dalle persone offese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2.1 Il primo motivo di gravame oltre ad essere manifestamente infondato, essendo basato solo sulla adduzione di meri sospetti, è altresì irrilevante in quanto il reato è perseguibile di ufficio per la connessione con quello di cui all’art. 348 c.p..

2.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Deve configurarsi la fattispecie criminosa di cui all’art. 609 bis c.p. allorchè la condotta si concreti in una illegittima violazione della sfera della libertà sessuale della vittima posta in essere dall’autore con la consapevolezza dell’azione che compie indipendentemente dal fatto che lo stesso ne tragga un appagamento della propria libido.

Secondo l’ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, infatti, la condotta, posta in essere Intenzionalmente, che invada la sfera sessuale della persona offesa integra il reato di cui all’art. 609 bis c.p. anche nel caso in cui sia Ispirato da una finalità diversa da quella a sfondo sessuale, quale ad esempio la volontà di infliggere umiliazioni o uno scopo vendicativo, (sez. 3, sentenza n. 39710 del 21/09/2011 Rv. 251318;
conf. sentenze n. 4402 del 2000 Rv. 220938, n. 7772 del 2000 Rv. 217017, n. 33464 del 2006 Rv. 234786, n. 35625 del 2007 Rv. 237294, n. 28815 del 2008 Rv. 240989, n. 39718 del 2009 Rv. 244622, n. 21336 del 2010 Rv. 247282).

Quanto all’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale esso è costituito dal dolo generico e, pertanto dalla coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, restando pertanto irrilevante l’eventuale fine ulteriore propostosi dal soggetto agente, (sez. 3, sentenza n. 39718 del 17/06/2009, Baradel e altro, Rv. 244622, conf. sentenze n. 4402 del 2000 Rv. 220938, n. 28815 del 2008 Rv. 240989).

Nel caso in esame, pertanto, l’ispezione in vagina operata dall’imputato nei confronti delle persone offese con il dito della mano nuda integra la fattispecie criminosa di cui alla contestazione, essendo in re ipsa anche l’elemento volitivo che la caratterizza.

2.3 Il terzo ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili, esaurendosi nella richiesta di un nuovo esame del materiale probatorio per inferirne una diversa ricostruzione della vicenda ed una diversa valutazione della attendibilità delle persone offese rispetto a quella espressa dai giudici di merito.

Peraltro, la motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta attendibilità delle querelanti ed all’accertamento dei fatti risulta assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici, essendo stata valorizzata, tra l’altro, l’esistenza di rilevanti elementi di riscontro del narrato, costituiti da deposizioni testimoniali e dalla registrazione di un colloquio intercorso tra una delle persone offese e l’imputato, contenente implicite ammissioni dei fatti da parte di quest’ultimo. Egualmente motivata risulta la valutazione della inattendibilità della teste, sorella dell’imputato, avendo la stessa fatto riferimento ad una asserita videoregistrazione di quanto accaduto nella farmacia, di cui non è stato possibile accertare l’esistenza.

2.4 E’, infine, infondato il quarto motivo di gravame.

La sentenza Impugnata ha escluso l’attenuante del fatto di minore gravità con motivazione esaustiva e giuridicamente corretta in relazione ai parametri (art. 133 c.p., comma 1) di cui si deve tener conto nella valutazione sul punto.

È stato infatti valorizzata dai giudici di merito la particolare intensità del dolo, avendo l’imputato approfittato in modo subdolo e volgare delle persone offese, che si trovavano in condizioni di inferiorità psicologica per la qualità di presunte pazienti, e la qualità stessa della invasione della sfera sessuale con motivazione rispettosa dei citati parametri normativi.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2013

 

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