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In questo articolo ti spiego cosa succede e cosa fare in caso di
segnalazione al prefetto per uso personale di sostanze
stupefacenti.
La detenzione di sostanza stupefacente può avere due
finalità:
1) la prima è quella di poter essere ceduta a
terzi
2) la seconda è quella di uso personale.
Quindi, se la sostanza stupefacente viene detenuta per una
successiva cessione, si ha il reato detenzione ai fini di
spaccio.
Invece, in caso di detenzione di sostanza stupefacente per
uso personale verrà fatta una segnalazione al Prefetto e
si attiverà una procedura amministrativa.
Ti preciso che tale segnalazione al prefetto per uso personale di
stupefacenti non va ad incidere sulla fedina
penale. Si tratta di un illecito
amministrativo e non di un reato.
a) sospensione della patente di guida o del certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) o divieto di
conseguirli per un periodo fino a tre anni
;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o
divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento
equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o
divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario.
Qualora, al momento dell'accertamento, dovessi avere la diretta e
immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di
polizia procedono altresí all'immediato ritiro della patente di
guida.
Se la disponibilità dovesse essere riferita ad un
ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il
certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il
veicolo a fermo amministrativo.
Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di
idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore
hanno durata di trenta giorni.
La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono
trasmessi al prefetto
competente.
Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, entro il
termine di quaranta giorni dalla ricezione della
segnalazione, ti convocherà.
Ciò serve per valutare, a seguito di
colloquio,
1) le sanzioni amministrative da irrogare e
2) la loro durata
a) sospensione della patente di guida, del certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di
conseguirli per un periodo fino a tre anni ;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di
conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento
equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o
divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario.
1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso
esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o
del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti
circostanze:
a) che la quantita' di sostanza stupefacente o psicotropa non sia
superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche antidroga, nonche' della modalita' di presentazione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre
circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono
destinate ad un uso esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non
eccedano il quantitativo prescritto .
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a
seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui
all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo
personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze,
predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze
competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma
13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo
116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia
procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono
senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli
esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le
strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai
sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,
l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli
a motore, gli organi di polizia procedono altresí all'immediato
ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia
riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche
il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo
amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del
certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del
ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono
gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La
patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono
trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di
guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata
ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste
dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della
segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di
polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per
valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da
irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare
l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è
assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui
l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e
non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da
comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la
segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto
fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni
dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento
dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona
segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La
mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle
sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto
ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può
essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di
dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore
l'opposizione viene proposta al tribunale per i minorenni. Valgono
per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi
criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora
ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i
genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle
circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al
comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può
essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e
delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo
75-bis.
7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere
copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino
esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino
più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti
delle pArti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere
da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono
altresí al questore competente per territorio in relazione al
luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di
competenza in sede di rinnovo del permesso di
soggiorno.
9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni
di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma
2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo'
essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8 .
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono
effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori
universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di
polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare
con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito
positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il
provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al
questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II
del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove
questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato
commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula
l'invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare
tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere
che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli
nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima
volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale
invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il
soggetto delle conseguenze a suo danno.
Lo studio si occupa di fornire assistenza in
caso di
segnalazioni al Prefetto per uso di sostanze stupefacenti e in caso
di reati di spaccio
di stupefacenti.
Lo Studio svolge le seguenti attività:
1) Assistenza legale in tema di segnalazione per uso personale di sostanze stupefacenti.
2) Assistenza nel corso delle indagini penali
3) Svolgimento di indagini difensive
4) Ausilio di consulenti tossicologici per l’analisi del capello che consentano di verificare l’eventuale stato di tossicodipendenza della persona accusata. Tale esame consente di valutarese la persona sia assuntore di droga abituale
5) Valutazione della possibilità di scelta di riti alternativi
6) Assistenza nel corso della fase esecutiva e carceraria
In materia di stupefacenti la legge italiana punisce la detenzione ad uso non esclusivamente personale.
Viceversa se la detenzione di droga è ad uso personale si potrà essere sottoposti unicamente a delle sanzioni amministrative.
E’ compito del giudice verificare se le circostanze del caso concreto siano sintomo di attività di spaccio ovvero di un uso esclusivamente personale penalmente rilevante.
E’ possibile che anche
quantitativi di sostanza stupefacente al di sotto del
massimo detenibile previsto dalle tabelle ministeriali
possano integrare il reato penale ove le altre modalità dell’azione
facciano propendere per un uso non esclusivamente personale
(esempio cessione e ritrovamento di un’unica dose di stupefacente
in flagranza di reato all’atto della cessione a terzi) o
che viceversa quantitativi superiori al massimo detenibile
non abbiano rilevanza penale perché le altre circostanze di fatto
escludono un’attività di spaccio.
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