Benvenuto,
in questo articolo ti spiegherò cosa sta succedendo in tema
di cannabis light.
Si continuano a moltiplicare sequestri di cannabis su tutto
il territorio nazionale a danno di negozi che vendono questa
sostanza e credono in buona fede di svolgere un’attività
assolutamente lecita.
Vedremo com’è la situazione sotto il profilo giuridico e cosa
suggerisco di fare ai venditori in questa condizione di
confusione.
Da un po’ di tempo a questa parte in tutta Italia è
possibile comprare in negozi su strada, in negozi on line, tabaccai
e distributori automatici la c.d. cannabis light.
Partiamo da una breve premessa.
Innanzi tutto cos’è la cannabis light?
Si tratta di fiori di alcune varietà di canapa di cui è ammessa la
coltivazione a determinate condizioni.
Queste infiorescenze devono avere un principio attivo c.d. THC
inferiore allo 0,2 % con tolleranza fino allo 0,6 %.
Se la quantità di THC è superiore al limite stabilito dalla legge
la sostanza viene considerata stupefacente e si rischia di essere
denunciati penalmente per violazione della legge sugli stupefacenti
che prevede delle gravi conseguenze.
Se questa è la premessa è necessario fare una considerazione.
La legge è assolutamente LACUNOSA e poco
CHIARA.
Si parla infatti di Coltivazione di alcune varietà di canapa ma
nulla si dice sulla vendita di cannabis light.
La legge difatti riflette il compromesso politico tra chi era
favorevole e contrario alla legalizzazione.
Ora il problema che devono affrontare molti venditori di cannabis
light è questo:
cosa accade se viene venduta cannabis light con THC compreso tra
0,2 % e 0,6 % tollerato per l’agricoltura?
1) Secondo alcuni,
la tolleranza fino allo 0,6 % del principio
attivo THC contenuto nei fiori di canapa è applicabile solo agli
agricoltori e non a chi vende tale sostanza.
A sostegno di questa tesi c’è:
- Una interpretazione letterale della legge che disciplina solo la
coltivazione e non la vendita.
- Un parere del Consiglio superiore della sanità che invita a non
procedere alla vendita di cannabis light nell’interesse della
salute pubblica e individuale;
- Un Circolare del Ministro dell’Interno Salvini del luglio 2018
(c.d. circolare Salvini) che invita a procedere a sequestro quando
il THC supera lo 0,2 %
Tuttavia quest’ultimi due atti non sono assolutamente vincolanti e
il Giudice può non tenerne conto nella sua decisione.
Comunque alcuni Tribunali hanno fatto propria tale impostazione ed
hanno confermato il sequestro penale di cannabis light operato nei
confronti di negozi che credevano di vendere canapa con un
Principio attivo THC compreso tra lo 0,2 % e lo 0,6 %.
Gli esercenti l’attività commerciale pertanto sono stati denunciati
per violazione della legge sugli stupefacenti.
2) Secondo altri invece,
la tolleranza fino allo 0,6 % del principio attivo THC
contenuto nei fiori di canapa è applicabile non solo agli
agricoltori ma anche ai venditori.
A sostegno di questa tesi c’è una interpretazione logica e
sistematica della legge, o meglio la considerazione per cui seppure
la legge non parla apertamente di vendita, sarebbe illogico che
abbia consentito solo la coltivazione e non la vendita che è il
passaggio immediatamente successivo.
Molti Tribunali hanno fatto propria questa impostazione e
NON hanno confermato il sequestro penale di cannabis light operato
nei confronti di negozi che vendevano canapa con un Principio
attivo THC compreso tra lo 0,2 % e lo 0,6 %.
Pertanto la merce è stata restituita ai commercianti che così hanno
potuto continuare la propria attività di vendita.
La mia personale opinione è che debba prevalere questa
seconda interpretazione che si basa su una interpretazione
non strettamente letterale ma logica e di sistema.
Pertanto in caso di sequestro è necessario attivarsi immediatamente
e contestare l’errata interpretazione della legge con le giuste
argomentazioni.
Due consigli:
1) il primo è per i venditori, in questa situazione non
procedete alla vendita di Canapa con THC superiore allo 0,2 %
perché si rischia l’accusa di violazione della legge sugli
stupefacenti che prevede della gravi sanzioni
penali.
2) Il secondo per il Parlamento, affinchè intervenga con
una legge che disciplini e regolamenti la materia in maniera chiara
e senza lacune.
I cittadini hanno diritto alla chiarezza delle leggi e alla
regolamentazione del settore che si sta espandendo rapidamente come
un business profittevole.
Mi rendo conto che soprattutto quest’ultima sia una richiesta molto
difficile da esaudire!
Anche questa volta credo che dovranno essere i Giudici di volta in
volta a colmare le lacune e stabilire cosa sia legale e cosa no
aiutati da Avvocati esperti del settore.
Articolo redatto dall'Avv. Daniele
Mistretta
Lo
Studio si occupa di procedimenti e assistenza legale in tema di
cannabis light e stupefacenti e svolge le seguenti
attività:
1) Consulenza
2) Redazione di opposizione al provvedimento di sequestro;
Assistenza legale in fase cautelare, di convalida
dell’arresto e processo per direttissima
2) Assistenza nel corso delle indagini
3) Svolgimento di indagini difensive
4) Ausilio di consulenti tossicologici
5) Valutazione della possibilità di scelta di riti
alternativi
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con l'Avv. Daniele Mistretta telefonare al 339.2268781
Si riporta il testo della legge che si è commentato sopra.
LEGGE 2 dicembre 2016 n. 242 (in Gazz. Uff., 30 dicembre 2016, n. 304).
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