Assistenza legale - CHIAMA IL
339.2268781
Lo studio si occupa di processi penali che riguardano persone accusate di reati in materia di spaccio e di stupefacenti in genere.
Lo Studio svolge le seguenti attività:
1) Assistenza legale in fase cautelare, di convalida dell’arresto e processo per direttissima
2) Assistenza nel corso delle indagini
3) Svolgimento di indagini difensive
4) Ausilio di consulenti tossicologici per l’analisi del capello che consentano di verificare l’eventuale stato di tossicodipendenza della persona accusata. Tale esame consente di valutarese la persona sia assuntore di droga abituale
5) Valutazione della possibilità di scelta di riti alternativi
6) Assistenza nel corso della fase esecutiva e carceraria
In materia di stupefacenti la legge italiana punisce la detenzione ad uso non esclusivamente personale.
Viceversa se la detenzione di droga è ad uso personale si potrà essere sottoposti unicamente a delle sanzioni amministrative.
E’ compito del giudice verificare se le circostanze del caso concreto siano sintomo di attività di spaccio ovvero di un uso esclusivamente personale penalmente rilevante.
E’ possibile che
anche quantitativi di sostanza stupefacente al di sotto del
massimo detenibile previsto dalle tabelle ministeriali
possano integrare il reato penale ove le altre modalità dell’azione
facciano propendere per un uso non esclusivamente personale
(esempio cessione e ritrovamento di un’unica dose di stupefacente
in flagranza di reato all’atto della cessione a terzi) o
che viceversa quantitativi superiori al massimo detenibile
non abbiano rilevanza penale perché le altre circostanze di fatto
escludono un’attività di spaccio.
Cosa si rischia in caso di spaccio di
sostanze stupefacenti?
Al riguardo è necessario distinguere tra
1) Droghe pesanti (come ad esempio la cocaina,
l’eroina) e
2) droghe leggere (come ad esempio l’hashish e la
marijuana)
1. Per le Droghe Pesanti è prevista la reclusione da otto a
venti anni e la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
2. Per Droghe Leggere è prevista la reclusione da due a sei
anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468.
Se lo Spaccio è di lieve entità cosa si
rischia?
E' prevista la pena (si badi bene senza distinzione tra droghe
pesanti e droghe leggere) della reclusione da 6 mesi a 4
anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Cosa si valuta per capire se lo spaccio sia lieve?
In questo caso bisogna porre l’attenzione sui
1) I MEZZI
2) LE MODALITA'
3) LE CIRCOSTANZE DELL'AZIONE
4) LA QUALITA' E
5) LA QUANTITA' DELLE SOSTANZE
Questi elementi devono essere valutati congiuntamente dal giudice
per ritenere sussistente la lieve entità.
Si pensi al caso del c.d. piccolo spaccio, che si
caratterizza per una minore portata dell’attività dello spacciatore
con una ridotta circolazione di stupefacente, di denaro, nonché di
guadagni limitati.
Se lo spaccio riguarda un ingente
quantitativo di stupefacenti cosa succede?
Le pene sono aumentate dalla metà a due terzi
Esistono degli altri casi in cui la pena può essere
aumentata e diminuita?
Sì esistono e sono disciplinati sia dal codice penale che dalla
legge sugli stupefacenti.
Ad esempio la pena è aumentata:
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono
consegnate o comunque destinate a persona di età minore;
b) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto è stato commesso da persona armata o
travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o
commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità
lesiva;
f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni
sessuali da parte di persona tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in
prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili,
caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la
riabilitazione dei tossicodipendenti.
Che soluzioni ci sono e che strategia
difensiva conviene adottare?
E’ necessaria una premessa.
Come dico sempre la strategia difensiva è come un vestito tagliato
su misura, sulla base delle circostanze oggettive risultanti dagli
atti, di quelle soggettive (per esempio la persona non è
incensurata) e delle esigenze del cliente
La prima strategia:
1. Dimostrare che la sostanza è detenuta
per uso esclusivamente personale o che si deve essere assolti per
altro motivo.
Un esempio realmente accaduto:
Un trentenne nel corso di un controllo presso il casello
autostradale di Pomigliano d'Arco, veniva trovato in possesso
sostanza stupefacente.
In particolare nella sua auto venivano trovate di 21 confezioni di
marijuana, risultata del peso di gr. 25,7 dal quale erano
ricavabili n. 75,5 dosi medie giornaliere, oltre che di due
bussolotti, contenenti eroina e cobret.
Tale persona veniva assolta dalla Corte di
Cassazione.
Il fatto
rilevante, valorizzato dalla Corte di Cassazione per assolvere tale
persona è che si trattava di un tossicodipendente iscritto al Sert
come consumatore abituale di eroina oltre che consumatore
occasionale di cocaina e cannabinoidi.
Quindi in sostanza si è dimostrato un uso personale come
scorta.
(Si veda Corte
di cassazione - Sezione VI penale - sentenza 14 giugno 2017 n.
29798)
La seconda
strategia,
2. Non punibilità per particolare tenuità
del fatto
Sono necessarie 3 Condizioni:
1) Il fatto di spaccio deve essere di lieve
entità;
2) Il comportamento non deve essere abituale;
3) L’offesa deve essere di particolare tenuità, valutate le
modalità della condotta, l’eseguità del danno o del
pericolo.
Se sussistono tutte queste condizioni il giudice potrà emettere una
sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del
fatto.
Ad esempio la Corte di Cassazione ha assolto un imputato per la
coltivazione in abitazione di sei piantine di cannabis dell’altezza
di 90 cm, contenenti un quantitativo di THC pari a 42 dosi, perché
inidonea “a determinare la possibile diffusione della sostanza
producibile” e la “moltiplicazione delle occasioni di lesione della
salute pubblica” (Cass. Penale, Sez. III, n. 36037/2017).
La terza strategia
3. Consiste nel chiedere la sospensione
del procedimento con messa alla prova
Il beneficio e che si evita la condanna penale in caso di esito
positivo della prova
Vediamo le condizioni per accedervi
1. Lo spaccio deve essere di lieve
entità;
2. Deve essere richiesta dalla persona
coinvolta;
3. Se ne può beneficiare una sola volta;
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte
volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del
danno dallo stesso cagionato.
Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio
sociale, per lo svolgimento di un programma che può
implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo
sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti
con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora,
alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati
locali.
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata
alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
Il lavoro di pubblica utilità consiste in una
prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle
specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato,
di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in
favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o
organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di
assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è
svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di
studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata
giornaliera non può superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
non può essere concessa più di una volta.
La quarta
strategia
4. Consiste nel chiedere i LAVORI DI
PUBBLICA UTILITÀ (Strategia simile alla
precedente)
Anche in questo caso, vediamo le condizioni per accedervi
1) Spaccio di lieve entità;
2) il reato deve essere stato commesso da persona da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze
stupefacenti;
3) Nel caso specifico, non deve concedersi il beneficio
della sospensione condizionale della pena;
Infine la quinta
strategia,
5. LIMITARE I
DANNI
Se le carte processuali non consentono di sostenere un uso
esclusivamente personale della sostanza stupefacente e nessuna
delle altre strade è percorribile si può adottare una
strategia c.d. PARACADUTE volta a limitare i danni.
In questo senso si possono adottare delle strategie processuali che
consentano in caso di condanna di avere lo sconto fino a un
terzo della pena (si pensi al patteggiamento o al giudizio abbrevio
che consentono uno sconto di pena fino a un terzo).
Ad esempio: se la pena per spaccio di stupefacenti è di un anno e
1200 euro, questa viene diminuita a 8 mesi di reclusione e 800 euro
di multa
2. Inoltre se ne sussistono i presupposti si può
beneficiare della c.d. Sospensione condizionale della
pena.
Per l'effetto se la pena è inferiore a due anni di reclusione,
questa viene sospesa e non si va in carcere purchè nei 5 anni
successivi non venga commesso un'altro reato.
Articolo redatto
dall'Avv. Daniele
Mistretta
ARTICOLO
N.73 del DPR n. 309 del 1990
a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni).
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicento milioni).
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni).
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, E' DI LIEVE ENTITA', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
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