Desideri cancellare un reato dal casellario giudiziale, ripulendo la tua fedina penale e tornare ad essere quasi come un incensurato?
In tal caso, hai a disposizione lo strumento della riabilitazione penale, che però è subordinato a determinate condizioni puntualmente indicate dall’art. 179 del codice penale.
Lo Studio con i suoi avvocati penalisti assiste i propri clienti in tutte le procedure che riguardano:
In questo articolo, approfondiremo la tematica della riabilitazione penale
In realtà, “fedina penale” è un termine appartenente al gergo comune, tratto probabilmente dal lessico cinematografico.
Più propriamente, si tratta del certificato del casellario giudiziale, ossia il documento contenente, in ordine cronologico, tutte le condanne penali passate in giudicato che gravano su un determinato soggetto.
La c.d. fedina penale, dunque, non è altro che un attestato in cui viene riportata la storia delle condanne penali e di alcuni provvedimenti amministrativi, civili e giudiziari di un cittadino.
Nel caso in cui, invece, non dovessero esservi precedenti da segnalare, la fedina penale risulterà bianca (“pulita”) e si potrà leggere sul certificato una sola parola: «Nulla».
Schematicamente, le condizioni per poter chiedere la riabilitazione penale sono:
1) il decorso di un certo periodo di tempo; almeno 3 anni dall’espiazione oestinzione della pena, che diventano 8 per i recidivi e 10 per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
2) la buona condotta, da intendersi come risocializzazione del condannato; ad esempio, occupazione lecita e stabile, tenore di vita onesto e corretto, abbandono assoluto di ogni frequentazione o rapporto illecito;
3) la non sottoposizione a misure di sicurezza, in quanto l’attuale sottoposizione a misura di sicurezza segnala la perdurante pericolosità sociale del condannato, la quale smentisce in automatico la sussistenza del necessario requisito della buona condotta;
4) il pagamento delle spese processuali e l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato si trovi nell’impossibilità assoluta di adempiere; in tale ipotesi, sussiste a carico dell’interessato l’onere di dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per risarcire il danno.
È innanzitutto consigliabile fare richiesta di copia del casellario penale e della visura chiedendo altresì presso il Tribunale copia della sentenza di condanna.
Ciò garantisce che compaiano tutte le condanne subite, anche quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione.
Sarà poi indispensabile informarsi presso l’Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale su quanto ammontano e su come pagare le spese processuali.
Poi sarà opportuno contattare le vittime e i danneggiati del reato per concordare un risarcimento.
A questo punto, si presenta presso il Tribunale di sorveglianza del luogo di residenza l’apposita istanza di riabilitazione completa di tutta la documentazione necessaria.
Il Tribunale, acquisita eventualmente la documentazione integrativa non allegata dall’interessato, decide in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, emanando l’apposita ordinanza.
Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione innanzi alla medesima autorità, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento.
La riabilitazione estingue tutte le pene accessorie del reato, nonché ogni altro effetto penale della condanna.
Nel concetto di “altri effetti penali” sono incluse anche le conseguenze sul piano civile o amministrativo che diminuiscono la capacità giuridica del condannato: in altre parole, il reo viene rimesso in condizione di operare nella società nella posizione antecedente alla pronuncia di penale responsabilità.
In particolare, la riabilitazione rimuove le seguenti pene accessorie:
La riabilitazione, inoltre, impedisce la valutazione della condanna agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità del reato;
reintegra il condannato nel diritto a ottenere l’amnistia e l’indulto la cui concessione sia condizionata alla mancanza di precedenti condanne;
restituisce al condannato il diritto di elettorato attivo nonché il diritto a ottenere l’autorizzazione all’attività di mediazione di veicoli usati e l’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.
Attenzione, perché, come già accennato, la riabilitazione fa tornare “quasi” incensurati.
Essa, infatti, non fa tornare “Nullo” il casellario giudiziale penale (la c.d. fedina penale), ma aggiunge alla annotazione della condanna la specificazione che è intervenuta riabilitazione.
La Cassazione, per di più, ha precisato anche di recente che la riabilitazione non comporta la cancellazione della sentenza di condanna dal casellario nemmeno per ragioni di privacy (Cass. Pen., n. 35548/2020).
Le condanne per le quali sia stata concessa e non revocata la riabilitazione non sono riportate nel certificato richiesto dall’interessato. Ad esempio, per mostrarlo al datore di lavoro in sede di assunzione.
Tuttavia, i provvedimenti inerenti alla riabilitazione sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale.
Pertanto, questi sono conoscibili, per ragioni di giustizia, da tutti gli uffici che esercitano la giurisdizione penale, nonché, previa autorizzazione del giudice procedente, dal difensore.
Anche la Pubblica Amministrazione e gli enti che gestiscono servizi pubblici possono prendere visione integrale dei provvedimenti di riabilitazione per l’esercizio delle loro funzioni.
La riabilitazione per i minori prevede una procedura di favore, in ragione delle esigenze di maggiore tutela nei confronti dei minorenni che delinquono.
Nello specifico, la riabilitazione dei minori di 18 anni non richiede particolari condizioni per la sua concessione.
Questa riguarda non solo le sentenze di condanna ma anche quelle di proscioglimento, purché l’interessato provveda ad avanzare l’apposita istanza prima di aver compiuto i 25 anni.
Competente per la concessione è il Tribunale per i minorenni, il quale procede in camera di consiglio, su domanda dell’interessato, su richiesta del Pubblico Ministero, o anche di propria iniziativa.
Ciò avviene, qualora il Tribunale ritenga che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale.
Nel caso di condanna con sospensione condizionale della pena, l’istanza di riabilitazione può essere presentata quando siano decorsi almeno 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Ciò senza che occorra attendere il decorso del termine di 5 anni stabilito ai fini dell’operatività dell’effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale.
Se il giudice ha concesso il beneficio della “non menzione” , nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati la relativa condanna o pronuncia penale verrà omessa.
Tuttavia, l’autorità giudiziaria avrà sempre accesso all’elenco completo (comprensivo, dunque, anche delle sentenze con non menzione) dei precedenti penali.
In passato, peraltro, anche la pubblica Amministrazione poteva accedere all’elenco completo dei precedenti.
Tuttavia, ma con la riforma Orlando del 2017 e l’introduzione del c.d. certificato selettivo la P.A. può oggi visionare soltanto le condanne pertinenti al procedimento amministrativo per il quale si richiede il certificato.
La fedina penale ha una validità di 6 mesi e viene rilasciata dal casellario giudiziario per un’infinità di motivi. Tanto per citarne i più comuni:
Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto in Tribunale da:
Se a richiedere la fedina penale è un cittadino extracomunitario, dovrà presentare il permesso di soggiorno in corso di validità.
Ci sono, poi, alcuni casi particolari nei quali sono richieste specifiche e ulteriori condizioni per ottenere la fedina penale.
Ciò avviene quando:
Si premette che, se hai beneficiato della pena sospesa, vuol dire:
Ebbene, con il mero decorso del periodo di sospensione della pena, di 2 anni per le contravvenzioni e 5 anni per i delitti, nulla cambia nella tua fedina penale.
In tal caso l’estinzione del reato non è automatica ma va richiesta con un’apposita istanza chiamata incidente di esecuzione.
La pena sospesa, dunque, non incide sul casellario e non puoi dichiararti incensurato; da ciò deriva che, se in sede di autocertificazione per un concorso pubblico ci si dichiara incensurati, si commette reato.
L’unico vantaggio della pena sospesa in relazione al casellario giudiziale è rappresentato dalla possibilità di chiedere successivamente l’estinzione del reato e, dunque, la rimozione dal casellario.
In tal caso l’istanza di riabilitazione può essere presentata quando siano decorsi almeno 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Quindi non occorre attendere il decorso del termine di 5 anni stabilito ai fini dell’operatività dell’effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale.
La visura è lo strumento con cui è possibile conoscere ogni singola iscrizione presente nell’archivio del casellario.
Può essere richiesta presso qualsiasi Procura d’Italia, a prescindere dal luogo in cui è stata emessa la sentenza di condanna.
In pratica, in caso di visura chiesta a Roma o a Milano il risultato sarà il medesimo.
Mentre il certificato del casellario non riporta tutte le condanne ricevute, la visura riporta tutte le condanne ricevute, senza censura.
Peraltro, la visura viene rilasciata in forma anonima ad uso e consumo dell’interessato e non ha valore certificativo.
In definitiva, la visura non serve a null’altro se non a farci conoscere integralmente la nostra storia giudiziaria.
Il certificato dei carichi pendenti riporta, sostanzialmente, i procedimenti penali “pendenti” di un determinato soggetto presso una determinata Procura della Repubblica e quella soltanto.
Si tratta, in pratica dei procedimenti penali in corso e nei quali il soggetto ha assunto la qualità di imputato.
Attenzione, però: non vi troverete informazioni su procedimenti ancora in fase di indagini preliminari.
Questi possono però essere comunque ottenute con una semplice richiesta presentata presso la Procura competente ai sensi dell’art. 335 del codice di procedura penale.
1) il decorso di un certo periodo di tempo (almeno 3 anni dall’espiazione/estinzione della pena);
2) la buona condotta;
3) la non sottoposizione a misure di sicurezza;
4) il pagamento delle spese processuali e l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Al Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza
La riabilitazione estingue tutte le pene accessorie del reato, nonché ogni altro effetto penale della condanna.
Nel concetto di “altri effetti penali” sono incluse anche le conseguenze sul piano civile o amministrativo che diminuiscono la capacità giuridica del condannato: in altre parole, il reo viene rimesso in condizione di operare nella società nella posizione antecedente alla pronuncia di penale responsabilità.
Il casellario giudiziale è un archivio pubblico contenente le informazioni sui procedimenti giudiziari di una persona, compresi i procedimenti penali, civili e amministrativi.
Oltre al diretti interessato (che comunque non accede al casellario integrale), solo le autorità competenti, come le forze dell’ordine, le Procure, i Tribunali, le agenzie di sicurezza pubblica, le amministrazioni pubbliche locali e le aziende, possono consultare il casellario giudiziale.
Il casellario giudiziale contiene informazioni sui procedimenti giudiziari, compresi i procedimenti penali, civili e amministrativi, e può includere i dati personali, quali nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e domicilio.
Per accedere al casellario giudiziale è necessario compilare una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio Locale del casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegate la fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.
Il casellario giudiziale è una sorta di organo della “memoria penalistica” relativa a ogni individuo, in cui risultano i seguenti provvedimenti:
Nel certificato del casellario giudiziale richiedibile dai privati non risultano le seguenti iscrizioni:
Se il giudice ha concesso il beneficio della “non menzione” (art. 175 c.p.), nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati la relativa condanna o pronuncia penale verrà omessa. Tuttavia, l’autorità giudiziaria avrà sempre accesso all’elenco completo (comprensivo, dunque, anche delle sentenze con non menzione) dei precedenti penali.
In passato, peraltro, anche la pubblica Amministrazione poteva accedere all’elenco completo dei precedenti, ma con la riforma Orlando del 2017 e l’introduzione del c.d. certificato selettivo la P.A. può oggi visionare soltanto le condanne pertinenti al procedimento amministrativo per il quale si richiede il certificato.