omessa dichiarazione dei redditi

Omessa dichiarazione dei redditi

Art 5 dlgs 74 2000

Il team legale dello Studio  difende i propri assistiti  accusati del reato di omessa dichiarazione dei redditi, di quello di cui all’art 2 del dlgs 74 del 2000 o di altri reati tributari  in tutta Italia grazie alle competenze acquisite nel corso degli anni.

Tale reato è di tipo omissivo, in quanto consiste nel mancato compimento di un’azione dovuta: non presentare (o presentare tardivamente) taluna delle dichiarazioni obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IVA.

Il reato di omessa dichiarazione dei redditi si configura solo se viene superata la soglia di punibilità, rapportata all’imposta evasa, di 50.000 euro per singola imposta.

Attenzione: scatta la condanna solo se il contribuente agisce con dolo specifico, ossia con la finalità di evadere le imposte sui redditi o l’IVA. In altre parole, non è punibile l’omessa dichiarazione colposa!

La pena prevista è la reclusione da 2 a 5 anni, cui possono aggiungersi le pene accessorie previste dall’art. 12 D.Lgs. n. 74/2000 e la confisca.

Omessa dichiariazione dei redditi - Indice dei contenuti

Assistenza legale fornita dallo Studio in caso di omessa dichiarazione dei redditi

I professionisti dello Studio forniscono consulenza e assistenza in giudizio a tutti coloro che siano accusati del reato previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000.

Gli Avvocati dello Studio provvederanno a fare i dovuti controlli presso il casellario ai sensi dell’art. 335 c.p.p., in modo tale da avere notizie sul reato per cui si procede e sul Pubblico Ministero titolare delle indagini.

A questo punto, si potrà valutare l’ipotesi di presentare al PM una memoria difensiva con richiesta di archiviazione.

Sinteticamente, i servizi legali forniti dallo Studio sono i seguenti:

  • consulenza preventiva, anche da remoto;
  • assistenza tecnica in sede di indagini preliminari;
  • redazione di ricorsi avverso provvedimenti cautelari;
  • investigazioni difensive;
  • assistenza per tutta la durata del processo;
  • redazione di atti di Appello e di ricorsi per Cassazione.

Chiusura indagini preliminari

Se il Pubblico Ministero riterrà di non dover archiviare, chiuderà le indagini e notificherà il relativo avviso ex 415 bis c.p.p.

Analizzate le risultanze investigative raccolte dalla Procura, verrà valutata la possibilità di fare nei 20 giorni successivi alla notifica una delle seguenti attività:

  1. visione ed estrazione copia integrale del fascicolo di indagini;
  2. deposito di una memoria difensiva con eventuale allegazione di documenti;
  3. deposito di un’istanza di interrogatorio dell’indagato.

Nel caso in cui nessuna delle attività difensive dovesse sorbire gli effetti sperati, verrà fissata l’udienza predibattimentale e avrà inizio il processo vero e proprio.

Sequestro dei beni a seguito di omessa dichiarazione dei redditi

Nel caso in cui dovesse essere disposto il sequestro di beni o di attività commerciali, gli Avvocati dello Studio presenteranno, nei 10 giorni successivi al sequestro, atto di impugnazione nella forma del riesame reale.

In tale sede si chiederà la revoca del provvedimento di sequestro e la restituzione delle cose sequestrate. In caso di rigetto del riesame, si potrà ricorrere in Cassazione.

Chi può commettere il reato di omessa dichiarazione dei redditi?

Se la società è gestita da un amministratore di fatto, l’amministratore di diritto risponde comunque in concorso con quello di diritto.

Come stabilito dalla Cassazione, infatti, “l’amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice” (Cass. Pen., Sez. II, 22 dicembre 2020, n. 8632).

Se la società è gestita da un amministratore di fatto?

Nel caso in cui dovesse essere disposto il sequestro di beni o di attività commerciali, gli Avvocati dello Studio provvederanno ad impugnare il provvedimento.

Il mezzo di impugnazione è quello del riesame reale, da proporre entro 10 giorni dalla data di esecuzione dell’ordinanza che ha disposto il sequestro.

In tale sede si chiederà la revoca del provvedimento di sequestro e la restituzione delle cose sequestrate. In caso di rigetto del riesame, si potrà ricorrere in Cassazione.

Affidarsi a un commercialista non esclude il reato

Il contribuente rimane responsabile in prima persona per l’omessa dichiarazione anche se delega a un professionista l’incarico di predisporre e trasmettere la dichiarazione.

La Cassazione, infatti, ritiene personale e inderogabile il dovere di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Può essere delegata la predisposizione e la presentazione dell’atto, ma non la responsabilità penale!

Il contribuente, infatti, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione da parte del commercialista, rimane comunque obbligato a conservare la copia sottoscritta dell’atto (Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 2021, n. 25530).

Senza la finalità di evasione non c’è reato

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico di evasione.

In altre parole, non basta l’omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per essere condannati.

È necessario anche che l’omessa presentazione abbia la finalità specifica di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Ebbene, neppure l’omessa dichiarazione colposa configura reato. Per cui, se la predisposizione e presentazione della dichiarazione è stata affidata a un professionista, il contribuente non risponderà penalmente per semplice imperizia o negligenza.

La prova del dolo

L’accertamento del dolo di evasione, soprattutto quando si tratta di amministratore di diritto mero prestanome dell’amministratore di fatto, effettivo “gestore” della società, richiede un’attenta verifica.

Non basta che questi sia stato negligente nell’affidare la gestione fiscale dell’impresa all’amministratore di fatto (Cass. Pen., Sez. III, 7 giugno 2019, n. 36474).

Stessa accortezza va utilizzata nell’accertare il dolo quando ci si è affidati a un commercialista per la dichiarazione dei redditi.

La Cassazione ha affermato che la prova del dolo in capo al contribuente può essere desunta “anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposta dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione” (Cass. Pen., Sez. III, 28 febbraio 2020, n. 16469).

Soglia di punibilità e responsabilità penale

Il reato sussiste solo se viene superata la soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte.

Cosa si intende per “imposta evasa”?

Deve intendersi “l’intera imposta dovuta, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine”.

La Cassazione ritiene che nel determinare l’ammontare dell’imposta evasa, si debba tener conto anche dei costi effettivamente sostenuti (es. spese o oneri deducibili), in quanto questi concorrono, quali elementi negativi, alla formazione del reddito (Cass. Pen., Sez. III, 28 novembre 2019, n. 9959).

Entro 90 giorni non c’è reato di omessa dichiarazione dei redditi

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Ma qual è il termine per la dichiarazione dei redditi?

Per dipendenti e pensionati che utilizzano il c.d. modello 730, il termine è il 30 settembre, mentre per i titolari di partita IVA c’è tempo fino al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Anche i proventi illeciti vanno dichiarati?

La risposta è “SI”!

Laddove, infatti, questi siano considerati assoggettati al prelievo fiscale, sorgono a carico del contribuente i relativi obblighi, tra cui, appunto, quello di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Per intenderci, sono considerate attività illecite soggette a tassazione anche quelle del commerciante che vende prodotti contraffatti, dello spacciatore di stupefacenti, dell’usuraio e, addirittura, di colui/colei che svolga attività di prostituzione.

Qualche esempio

La giurisprudenza ha ritenuto tassabili i seguenti proventi illeciti:

  • redditi da lavoro autonomo percepiti “in nero”;
  • i proventi illeciti della concussione;
  • i proventi di un’appropriazione indebita;
  • redditi provenienti da attività distrattiva del patrimonio di una società;
  • redditi derivanti da attività di sfruttamento della prostituzione.

Il “diritto al silenzio” e omessa dichiarazione dei redditi

Non è consentito al Giudice desumere dal silenzio dell’imputato sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l’onere della prova grava sull’accusa (Cass. Pen., Sez. III, 17 maggio 2022, n. 32027).

Eventuali menzogne o reticenze dell’imputato non bastano per condannarlo, in quanto è compito del Giudice accertare l’ammontare dell’imposta evasa e l’avvenuto superamento della soglia di punibilità.

Strategie difensive per l'accusa di omessa dichiarazione dei redditi

Adesso soffermiamoci sulle principali strategie difensive in caso di contestazione dell’art. 5 dlgs 74 2000

Inesistenza dell’obbligo di dichiarazione annuale dei redditi

Il tuo Avvocato chiederà l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” se non vi è alcun obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, ai percettori di redditi esonerati, quali pensioni di invalidità Inail, borse di studio, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, pensioni sociali.

Ancora, si pensi ai percettori di redditi derivanti da lavori socialmente utili o a chi ha percepito reddito da lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito nel limite di 8.176 euro per un periodo non inferiore a 365 giorni all’anno.

Si pensi anche agli amministratori di società i quali, allo spirare del termine per la presentazione della dichiarazione, erano cessati dalla carica.

Mancato superamento della soglia di punibilità

Il tuo Avvocato potrà dimostrare, anche grazie ad una consulenza tecnica, se nel calcolo dell’ammontare dell’imposta evasa c’è stata un’erronea ricostruzione del reddito imponibile non dichiarato.

Ad esempio, le presunzioni tributarie non sono sufficienti ad accertare la responsabilità penale per omessa dichiarazione. Spetta al giudice, infatti, la determinazione, volta per volta, dell’imposta evasa (Cass. Pen., Sez. III, 1° ottobre 2021, n. 42167).

Va detto, poi, che idonei a provare il mancato superamento della soglia di punibilità possono essere anche i “costi neri”, che sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

Per provare l’esistenza di costi neri la difesa può utilizzare non solo documenti, ma anche testimoni o consulenti tecnici (Cass. Pen., Sez. III, 16 luglio 2018, n. 53980).

Mancanza del dolo

Qualora non siano esperibili le prime due strategie difensive, il tuo Avvocato potrà chiedere l’assoluzione per difetto dell’elemento psicologico.

Ad esempio, si potrà dimostrare che l’omessa presentazione della dichiarazione sia dovuta a un caso fortuito oppure a mera colpa: si pensi al caso in cui sia stato conferito apposito incarico a un professionista abilitato, ma questi non ha poi provveduto a presentare la dichiarazione.

Assoluzione per estinzione del debito tributario

Se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi precedentemente omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’Avvocato può chiedere il proscioglimento ai sensi dell’art. 13, comma 2 D.Lgs. n. 74/2000.

Attenzione, però: è necessario che la presentazione della dichiarazione omessa avvenga prima che il contribuente abbia notizia di accessi o ispezioni nei suoi confronti. In altre parole, deve trattarsi di un ravvedimento spontaneo.

In ogni caso, il pagamento del debito tributario (es. procedure conciliative o accertamenti con adesione) prima dell’apertura del dibattimento è comunque una circostanza attenuante: in tal caso, la pena viene ridotta fino alla metà e non si applicano pene accessorie.

Assoluzione per particolare tenuità del fatto

Come recentemente ricordato dalla Cassazione, è applicabile la causa di non punibilità del 131 bis nei casi di lieve sforamento delle soglie di punibilità (Cass. Pen., Sez. III, 23 settembre 2022, n. 42614).

L’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta

Tale reato è previsto dal comma 1 bis dell’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, secondo cui è punito con la reclusione da 2 a 5 anni chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta.

Anche in questo caso, non c’è reato se l’ammontare delle ritenute non versate non supera i 50.000 euro.

Chi è il sostituto d’imposta?

Si tratta di colui che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto.

Ad esempio, si pensi al datore di lavoro, che trattiene alcune imposte dalla busta paga per poi versarle allo Stato per conto del dipendente.

Si pensi, ancora, al condominio, sostituto d’imposta dei singoli condomini, o all’INPS per i disoccupati che percepiscono sussidi o per i pensionati.

Non è richiesta la finalità di evasione

A differenza dell’omessa dichiarazione diretta del contribuente, è richiesto il semplice dolo generico.

Per la condanna, insomma, basta che il sostituto d’imposta abbia avuto coscienza e volontà di omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le pene

La pena prevista per il reato di omessa dichiarazione è la reclusione da 2 a 5 anni, cui possono aggiungersi pene accessorie ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 74/2000.

In caso di condanna o patteggiamento, poi, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono profitto o prezzo del reato.

In ogni caso, va detto che il patteggiamento è possibile solo se il contribuente ha integralmente pagato il suo debito tributario.

Dopo quanto si prescrive il reato?

Il reato di omessa dichiarazione si prescrive nel termine di 8 anni, cui si aggiunge ¼ in caso di eventuali atti interruttivi della prescrizione per un totale di 10 anni.

Il termine di prescrizione inizia a decorrere dallo spirare dei 90 giorni di “tolleranza” successivi alla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione.

Indicazioni sulla procedura

La competenza spetta al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il contribuente ha domicilio fiscale.

A seguito della riforma Cartabia, oggi si procede con citazione diretta a giudizio nei casi di omessa dichiarazione, anche da parte del sostituto d’imposta.

L’arresto in flagranza è facoltativo e il fermo non è consentito.

Sono consentite le misure cautelari personali, sia interdittive che coercitive.

Art. 5 Decreto legislativo 74/2000

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

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Domande frequenti

FAQ

Cos’è il reato di omessa dichiarazione?

L’omessa dichiarazione dei redditi è un reato previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000.
Tale reato scatta quando il contribuente non presenta al fisco le dovute dichiarazioni relative ai redditi percepiti nel periodo di imposta, al fine di non far determinare la relativa tassazione.

Quando l'evasione è reato?

Il reato scatta quando viene superata la soglia di punibilità, ossia quando l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro.

Come viene punita l'evasione fiscale?

L’omessa dichiarazione dei redditi è punita con la reclusione da 2 a 5 anni.

È possibile, però, che vengano comminate anche sanzioni accessorie come interdizioni o incapacità, oltre alla confisca dei beni.

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