Peculato dell'albergatore per mancato pagamento della tassa di soggiorno

Art. 314 del codice penale

Gli Avvocati penalisti dello Studio si occupano di reati contro la Pubblica Amministrazione, corruzione, concussione e offrono assistenza agli albergatori che vengano accusati di peculato  per aver omesso integralmente o parzialmente ovvero aver ritardo il versamento al Comune dell’importo percepito a titolo di tassa di soggiorno -il gestore di una struttura ricettiva opererebbe come una sorta di sostituto d’imposta del Comune di appartenenza.

Ebbene, l’art. 180 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (“decreto rilancio”) ha depenalizzato il peculato commesso dall’albergatore, prevedendo in luogo della reclusione la mera sanzione amministrativa che va da un minimo del 100 a un massimo del 200 per cento dell’importo dovuto dal gestore della struttura ricettiva.

Sul punto, si badi, si è registrato il contrasto tra la giurisprudenza di Cassazione, che ha a lungo ritenuto non potesse parlarsi di abolitio criminis per cui la novella non operava in maniera retroattiva (solo l’albergatore che avesse commesso il fatto a partire dal 19 maggio 2020 poteva beneficiare della depenalizzazione), e la giurisprudenza di merito -in tal senso si segnalano le pronunce del GIP del Tribunale di Rimini e della prima Sezione Penale del Tribunale di Roma-, secondo cui, al contrario, la depenalizzazione operava in maniera retroattiva ai sensi dell’art. 2 c.p., producendosi altrimenti una disparità di trattamento tra situazioni identiche che avrebbe violato il principio di eguaglianza.

Di recente, a seguito dell’espressa previsione di retroattività della novella del 19 maggio 2020 introdotta dall’art. 5-quinquies del “decreto fiscale”, convertito con legge n. 215 del 17 dicembre 2021, la VI Sezione penale della Cassazione (Cass. Pen., Sez. VI, 17 marzo 2022 n. 9213, Pres. Di Stefano, Rel. De Amicis) ha superato l’indirizzo affermatosi precedentemente in seno alla Suprema Corte e si è pronunciata nel senso dell’irrilevanza penale anche dei fatti di peculato dell’albergatore commessi prima del 19 maggio 2020 e consistenti nel mancato o tardato versamento al Comune della tassa di soggiorno corrisposta dai visitatori.

Secondo quanto ritenuto dai giudici di legittimità, infatti, “con  la precitata norma interpretativa, il legislatore ha espressamente assegnato valenza retroattiva alla disposizione più favorevole, che aveva attribuito all’operatore turistico la qualifica soggettiva di responsabile d’imposta (a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo) e, al tempo stesso, alla disciplina sanzionatoria amministrativa correlata a tale mutata qualifica”.

In materia di peculato commesso dal gestore di una struttura ricettiva, peraltro, è necessario, in ottica difensiva, verificare sempre quanto previsto dai regolamenti comunali con riferimento al rapporto che intercorre tra l’ente comunale e il gestore di una struttura ricettiva, posto che i medesimi, in determinati casi, possono portare ad escludere in capo all’albergatore il ruolo di agente contabile del Comune (e, come tale, di incaricato di un pubblico servizio), rendendo così insussistente il reato di peculato.

Ebbene, affinché possa parlarsi di peculato dell’albergatore, è sempre necessario verificare i caratteri essenziali dell’attività in concreto svolta dal soggetto accusato, dovendosi escludere detta ipotesi di reato quando l’attività dell’albergatore consista in semplici mansioni di ordine o si esaurisca in attività di prestazione d’opera meramente materiale (sul punto, vedi Cass. Pen., Sez. VI, n. 18320/2021: in tal caso, un albergatore operante nel Comune di Poggibonsi è stato assolto dall’accusa di peculato poiché il regolamento comunale non gli riconosceva poteri propriamente pubblicistici tali da farne un incaricato di un pubblico servizio, essendogli al contrario affidati compiti meramente dichiarativi assoggettati all’accertamento e al controllo dell’amministrazione comunale).

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