Querela: indicazioni utili e consigli per la presentazione

Art. 120 del codice penale

Sei stato vittima di un reato e vuoi far valere le tue ragioni con la presentazione di una querela?

In molti casi, espressamente stabiliti dalla la legge, si chiede di presentare una querela per poter procedere penalmente nei confronti dell’autore di un reato.

In questi casi è necessario presentare una querela presso gli organi competenti (Polizia, Carabinieri, Procura della Repubblica) perché altrimenti la persona che ha commesso il reato non verrà perseguito dalla legge.

Attenzione, è necessario sbrigarsi a presentarla perché sono previsti dei termini brevi, generalmente di 3 mesi, entro i quali deve essere proposta.

Per comprendere la differenza tra denuncia e querela clicca sul testo.

Nella prassi, spesso si presenta una denuncia-querela e lo Studio fornisce assistenza legale nella redazione e predisposizione. Contattaci!

Scrivere querela

La querela - Contenuti

Cos’è la querela?

La querela è un atto con cui la persona offesa da un reato, personalmente o a mezzo del proprio Avvocato, manifesta la volontà che l’autore del fatto di reato sia perseguito penalmente.

Può essere presentato sia in forma scritta che in forma orale (in tal caso sarà il pubblico ufficiale a redigere il verbale e a farlo firmare alla parte).

Ove presentato personalmente dal proponente, l’autorità che lo riceve deve provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione del soggetto che lo presenta e alla trasmissione degli atti all’ufficio del Pubblico Ministero.

Nello specifico, costituisce una condizione di procedibilità per i reati c.d. procedibili a querela di parte e non in altre modalità (d’ufficio, su richiesta o su istanza), ossia quei reati per i quali il nostro ordinamento richiede l’apposita manifestazione di volontà della persona offesa, in assenza della quale l’azione penale non può essere esercitata.

Si tratta di reati che ledono sostanzialmente diritti individuali della vittima e non, invece, interessi dell’intera collettività, motivo per cui viene rimessa alla volontà del soggetto leso la decisione circa l’attivazione o meno della macchina giudiziaria (si pensi, ad esempio, a reati quali percosse, lesioni personali lievi, diffamazione, minaccia, furto semplice, molestia).

Cosa deve contenere la querela?

La dichiarazione di querela deve contenere tre elementi essenziali:

a) la notizia di reato

La notizia di reato è la descrizione del fatto di reato, con eventuali notizie sull’autore dello stesso o sulle prove (il querelante può riservarsi sempre di indicare successivamente fonti di prova, quali ad esempio persone in grado di rilasciare dichiarazioni sui fatti oggetto della querela, oppure può riservarsi di produrre documenti).

Tuttavia, si badi, al querelante non compete dare una qualificazione giuridica all’evento, essendo sufficiente che lo stesso esponga anche succintamente il fatto, il cui inquadramento giuridico spetterà poi al Pubblico Ministero titolare delle indagini;

b) la manifestazione di volontà che si proceda penalmente contro l’autore del reato

La manifestazione di volontà che si proceda penalmente contro l’autore del reato, che deve essere espressa nell’atto in maniera inequivocabile, anche se la Cassazione ha affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della vittima non richiede formule sacramentali, per cui è sufficiente anche la semplice dichiarazione “denuncio ad ogni effetto di legge” .

La volontà che si proceda, peraltro, può essere manifestata anche in maniera implicita (per fatto concludente), potendo riconoscersi la volontà di sporgere querela anche nell’atto con cui la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Cass. Pen., n. 43478/2001);

c) la sottoscrizione del querelante

La sottoscrizione del querelante, che va autenticata laddove la dichiarazione venga presentata materialmente da persona diversa dal proponente.

La mancata autenticazione della sottoscrizione, nell’ipotesi in cui la querela non venga recapitata personalmente dall’interessato, determina l’improcedibilità dell’azione penale, essendoci il dubbio circa la provenienza dell’atto dal titolare del diritto di proporre querela (Cass. Pen., n. 21447/2008).

La querela con l'Avvocato

Perché la persona offesa dovrebbe decidere di affidare a un penalista esperto la redazione dell’atto di querela?

Beh, la risposta è semplice: il supporto di un Avvocato nella fase di redazione dell’atto garantisce senza dubbio quella componente di esperienza e competenze tecniche utili a presentare una querela quanto più possibile completa e “convincente”, al fine di stimolare al meglio la Procura a svolgere tutte le indagini che il caso richiede.

Una querela scarna di contenuti, infatti, a prescindere dalle ragioni del querelante, rischia di concludersi con un’archiviazione in indagine.

Se è vero, infatti, che è fondamentale descrivere il fatto con minuzia di particolari, è altrettanto vero che è utile allegare all’atto il maggior numero di elementi di prove.

Ad esempio, si possono indicare persone da ascoltare a sommarie informazioni oppure produrre, anche in fase successiva al deposito della querela, screenshot di messaggi o documentazione varia tali da sorreggere la ricostruzione del querelante.

Chi può presentare la querela?

Come stabilito dall’art. 120 c.p., la querela va presentata, di regola, da colui che abbia subito un’offesa (c.d. persona offesa) da un reato non procedibile d’ufficio o dietro richiesta o istanza, salvo casi specifici in cui un terzo sia legittimato ad esercitare il diritto in nome della vittima:

l’Avvocato munito di procura speciale;

la famiglia della vittima, nel caso in cui la persona offesa titolare del diritto di querela sia deceduta (si pensi al caso dell’omicidio);

i genitori, i tutori o i curatori di minori di 14 anni o di infermi mentali, anche in caso di contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, delle stesse vittime.

Dove va depositata la querela?

La querela può essere depositata presso la Procura della Repubblica oppure presso le stazioni dei carabinieri, presso la Questura o presso i comandi della Guardia di Finanza o, ancora, all’estero dinanzi ad un agente consolare.

In tali casi l’autorità provvederà a trasmettere senza ritardo la notizia di reato al Pubblico Ministero, il quale la iscriverà nel registro delle notizie di reato e darà inizio alle indagini.

La presentazione della querela può avvenire indifferentemente in ogni parte d’Italia, a prescindere dalla residenza del querelante o dal luogo in cui si sono svolti i fatti: in altre parole, un romano può tranquillamente depositare presso la Procura di Napoli una querela per fatti svoltisi a Milano.

L’atto può essere recapitato anche tramite un incaricato o spedito per posta raccomandata, previa autentica della firma del soggetto legittimato, anche da parte dell’Avvocato difensore nominato (Cass. Pen., n. 36989/2010).

In seguito all’emergenza da Covi-19, poi, le procure si sono attrezzate per permettere il deposito delle querele da remoto grazie al portale del processo telematico.

Quali sono le conseguenze della querela?

Una volta presentata la querela, nel caso in cui questa sia accettata, vengono attivate tutte le indagini volte a verificare l’esistenza del fatto oggetto della querela e a ricercare tutte le prove, sia a favore che a sfavore del querelato.

Se il PM ritiene che i fatti narrati costituiscano un reato, potrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio o direttamente chiedere l’emissione di un decreto penale di condanna, mentre nel caso in cui non ritenga che ci siano gli estremi per procedere, formulerà al Giudice per le indagini preliminari una richiesta di archiviazione della querela.

Qual è il termine per presentare la querela?

Come previsto dall’art. 124, co. 1 c.p., il diritto di querela deve essere esercitato entro 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto di reato.

La Cassazione ha precisato che il termine per la presentazione della querela è di 3 mesi e non di 90 giorni, decorrenti dalla notizia del fatto che costituisce il reato.

Da ciò deriva che la scadenza del termine si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese.

Per esempio, se la persona offesa conosce il fatto il 5 febbraio, il termine ultimo per proporre querela sarà il 5 maggio.

In ogni caso, salvo che la stessa non sia già stata proposta, il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa: in altre parole, se colui che subisce un furto non presenta querela e il giorno successivo muore a causa di un infarto, il reato rimarrà impunito in quanto sarà estinto il diritto di proporre querela.

Termini eccezionali per proporre querela

Sono termini eccezionali per proporre querela:

  • 6 mesi per i reati di stalking e revenge porn;
  • 12 mesi per il reato di violenza sessuale.

Da quando decorre il termine per proporre querela?

Il termine entro cui sporgere querela (di 3, 6 o 12 mesi) decorre dal momento in cui la vittima ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, infatti, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi.

Così, ad esempio, se una persona intende querelare un’altra per diffamazione su un social network, il termine per la querela non decorre da quando è stato pubblicato il post offensivo ma da quando la vittima lo ha visto, salvo ovviamente la possibilità per il querelato di eccepire la tardività della querela nel caso in cui la persona offesa abbia appreso il reato in epoca anteriore ai 3 mesi.

Per di più, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini del computo della decorrenza del termine per la presentazione della querela, detto termine è da intendersi differito laddove la persona offesa debba compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto.

Tale differimento si protrae solo per il tempo che si riveli concretamente indispensabile al compimento di tali verifiche, non potendo scaturire dalla colpevole inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l’imputato (Cass. Pen., n. 7988/2017).

Si può rinunciare al diritto di querela?

In seguito alla commissione del fatto di reato, la persona titolare del diritto di querela può rinunciare a detto diritto mediante apposita manifestazione di volontà, che può avvenire in maniera espressa o tacita.

La rinuncia a proporre querela, in pratica, è l’atto attraverso il quale la persona offesa manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito ed opera con riferimento a tutti coloro che hanno commesso il fatto.

È un atto irrevocabile, che deve intervenire prima che la querela sia stata proposta (in caso contrario, si tratterebbe di remissione di querela): per esempio, si pensi al caso in cui la persona offesa e l’autore del fatto si siano accordati per una composizione bonaria della vicenda, per cui l’avente diritto rinunci a sporgere querela dietro risarcimento del danno patito.

Ovviamente, la rinuncia può essere fatta soltanto dopo la commissione del reato in quanto; in caso contrario, infatti, essa finirebbe per diventare una sorta di autorizzazione a commettere il reato rimando impuniti.

Rinuncia espressa e rinuncia tacita

Quanto alla rinuncia espressa, essa può rivestire due forme:

– quella scritta, qualora venga fatta personalmente o a mezzo di Avvocato munito di procura speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante;

– quella orale, nel caso in cui la volontà di rinunciare venga manifestata oralmente dinanzi a un ufficiale di Polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigeranno il verbale.

La rinuncia tacita, invece, si realizza con il compimento di atti incompatibili con la volontà di querelare.

Si può ritirare la querela dopo che è stata presentata?

Una volta depositata, la querela può essere ritirata mediante la c.d. remissione.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui Tizio, dopo aver querelato Caio per alcune minacce subite, faccia pace con l’accusato e dichiari di voler ritirare la querela precedentemente sporta.

In pratica, la remissione è una manifestazione di volontà con la quale la persona offesa  dichiara, in aula durante il processo oppure in altra sede di non voler più che l’autore del reato contestato in precedenza venga perseguito penalmente.

Nell’atto di querela, inoltre, può essere fatta rinuncia al diritto alla restituzione dei beni e al risarcimento del danno.

Entro quale termine è ammessa la remissione di querela?

L’istituto della remissione può intervenire solo prima della condanna all’esito del giudizio di primo grado, salvo che la legge non disponga diversamente. L’atto, per di più, è irrevocabile e non può essere sottoposto a termine o condizioni.

Cosa accade in seguito alla remissione di querela?

Ove accettata dal querelato, esplicitamente o anche implicitamente, la remissione di querela comporta il proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato.

Il querelato, infatti, ha sempre il diritto di rifiutare la remissione di querela qualora abbia, ad esempio, la certezza della propria innocenza e voglia quindi ottenere una pronuncia di assoluzione.

La remissione di querela è ammessa per tutti i reati?

In alcuni casi il codice penale ammette la sola remissione processuale (resa personalmente in aula dal querelante): il caso è quello dello stalking.

La remissione non è ammessa, invece, con riferimento ai reati in materia sessuale (si pensi alla violenza sessuale, anche di gruppo); in tali ipotesi, dunque, una volta presentata la querela il procedimento va avanti come se il reato fosse procedibile d’ufficio, non avendo più alcun rilievo la volontà della persona offesa di proseguire o meno nell’accusa.

In caso di remissione di querela, chi paga le spese del procedimento?

Le spese del procedimento sono sempre a carico del querelato, salvo quanto diversamente convenuto nell’atto di remissione/accettazione.

È ammessa la remissione tacita?

La remissione extraprocessuale, cioè quella resa al di fuori del processo, può essere espressa o tacita. La remissione espressa può essere scritta oppure orale e presentata alle autorità (Giudice, Carabinieri, ecc.). In altre parole, si tratta di un atto esplicito e formale da cui si evince la volontà di rimettere la querela in modo inequivocabile.

La remissione tacita, invece, è quella desunta da fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui Tizio, persona offesa, abbia presentato querela contro Caio per lesioni personali. Arrivato il giorno del processo, Tizio non si presenta in udienza. Ebbene, tale condotta potrà valere come remissione tacita della querela?

Secondo la Cassazione a Sezioni Unite, la querela si intende tacitamente rimessa solo se la persona offesa non compare all’udienza dibattimentale dopo essere stata in precedenza espressamente avvisata dal Giudice circa le conseguenze della sua eventuale assenza (Cass. Pen., SS. UU., n. 31668/2016).

L’ampliamento dei reati procedibili a querela

La riforma Cartabia, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 30 dicembre, ha tra le sue principali novità l’ampliamento dei reati procedibili a querela; ciò allo scopo di incentivare le condotte riparatorie e risarcitorie, per favorire l’estinzione del reato prima ancora della celebrazione del processo.

Tra i reati principali per i quali si passa dalla procedibilità d’ufficio alla procedibilità a querela, vi sono i seguenti:

furto aggravato dalle circostanze ex art. 61, n. 7 c.p., oppure ex art. 625, n. 2 e 7 (limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede);

lesioni personali stradali gravi o gravissime (590 bis, comma 1 c.p. nell’ipotesi base, non aggravata);

lesioni lievi (con malattia compresa tra 21 e 40 giorni).

Trattandosi di una modifica di favore per il reo, la Cassazione ritiene che il nuovo regime di procedibilità venga applicato retroattivamente ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p. anche ai reati commessi fino al 29 dicembre 2022, salvo ovviamente i casi di sentenza di condanna già passata in giudicato (Cass., ufficio del massimario, relazione del 7 novembre 2022).

Fac-simile denuncia-querela

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ….

DENUNCIA-QUERELA

Il sottoscritto Sig./ra …., nato a …. il …., C.F. …., telefono …. (casa/ufficio), , email/pec …. , residente a ….,

PREMESSO CHE

(Ricostruire i fatti dettagliatamente)

CONSIDERATO CHE

(Esporre ogni utile considerazione in diritto)

Per tutto quanto sinora esposto, il sottoscritto sporge formale denuncia-querela presenta contro (generalità complete) per il reato/i di cui all’art.  , nonché per ogni altro reato che la S.V. vorrà riscontrare, in relazione ai fatti di seguito esposti, chiedendo l’espressa punizione del colpevole.

A sostengno della propria denuncia-querela, si indicano quali persone informate sui fatti, che potranno essere sentiti le seguenti persone:

  1. …., nato a …. il …., residente in …., tel ….;
  2. …., nato a …. il …., residente in …., tel. ….;

Si richiede espressamente di essere avvisato in merito ad eventuali richieste di proroga delle indagini e di essere avvisato in merito ad eventuali richieste di archiviazione.

Ci si oppone sin da ora all’eventuale emissione di decreto penale di condanna.

Si elegge il proprio domicilio per ogni comunicazione e notificazione attinente alla presente denuncia – querela presso lo Studio dell’Avvocato nominato

Si producono in allegato i seguenti documenti.

1) ….;

2) ….;

Luogo e data

Firma ….

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    Domande Frequenti

    FAQ

    Da quando decorre il termine per proporre querela?

    Il termine entro cui sporgere querela (di 3, 6 o 12 mesi) decorre dal momento in cui la vittima ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, infatti, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi.

    Chi può presentare la querela?

    Come stabilito dall’art. 120 c.p., la querela va presentata, di regola, da colui che abbia subito un’offesa (c.d. persona offesa) da un reato non procedibile d’ufficio o dietro richiesta o istanza, salvo casi specifici in cui un terzo sia legittimato ad esercitare il diritto in nome della vittima:

    l’Avvocato munito di procura speciale;

    la famiglia della vittima, nel caso in cui la persona offesa titolare del diritto di querela sia deceduta (si pensi al caso dell’omicidio);

    i genitori, i tutori o i curatori di minori di 14 anni o di infermi mentali, anche in caso di contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, delle stesse vittime.

    Dove va depositata la querela?

    La querela può essere depositata presso la Procura della Repubblica oppure presso le stazioni dei carabinieri, presso la Questura o presso i comandi della Guardia di Finanza o, ancora, all’estero dinanzi ad un agente consolare (in tali casi l’autorità provvederà a trasmettere senza ritardo la notizia di reato al Pubblico Ministero, il quale la iscriverà nel registro delle notizie di reato e darà inizio alle indagini).

    Qual è il termine per presentare la querela?

    Come previsto dall’art. 124, co. 1 c.p., il diritto di querela deve essere esercitato entro 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto di reato.

    Termini eccezionali per proporre querela:

    • 6 mesi per i reati di stalking e revenge porn;
    • 12 mesi per il reato di violenza sessuale.

    Cosa accade in seguito alla remissione di querela?

    Ove accettata dal querelato, esplicitamente o anche implicitamente, la remissione di querela comporta il proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato.

    Il querelante può omettere di descrivere il fatto di reato?

    Chiamata a decidere su un caso di querela per diffamazione in cui il querelante, ai fini della individuazione delle espressioni offensive, si era limitato a far riferimento ad un fascicolo processuale contenente un’annotazione di Polizia giudiziaria che riportava alcuni post apparsi su Facebook, la Cassazione ha ritenuto validamente proposta la querela; ciò in quanto gli atti processuali cui si rinviava erano stato indicati con precisione, per cui risultava agevole riempire di contenuto la querela sporta (Cass. Pen., Sez. V, 10 ottobre 2019, n. 2472).

    Una relazione di servizio può considerarsi querela?

    Recentemente, la Cassazione si è pronunciata con riferimento a un caso in cui un’ausiliaria del traffico, vittima del reato, aveva denunciato il fatto limitandosi a redigere l’apposita relazione di servizio, ricorrendo però a una dettagliata ricostruzione dell’aggressione subita per ragioni di contestazione della segnaletica stradale della zona ove stavano transitando l’ausiliaria e l’imputata; la persona offesa aveva specificato quanto segue: “dichiara, inoltre, che intende perseguire ai sensi di legge la responsabile dell’aggressione”.

    Ebbene, non richiedendo la querela formule sacramentali, se non l’espressione della chiara ed inequivoca volontà di procedere contro l’autore del reato, la relazione di servizio destinata al comandante della polizia municipale di Modica, così come redatta, è da considerarsi un atto con valenza di querela di parte, in ragione del suo esplicito contenuto, che si conclude con una formula lessicale con cui si manifesta la volontà di perseguire ai sensi di legge la responsabile dell’aggressione; il tutto, in un ottica consolidata di favore per il querelante (Cass. Pen., Sez. V, 14 luglio 2022, n. 27411).

    Cosa accade se non sono correttamente indicate le generalità del querelato?

    Come recentemente affermato dalla Cassazione, l’inesatta indicazione delle generalità del querelato è irrilevante, essendo sufficiente che l’atto contenga l’inequivoca manifestazione dell’intenzione del querelante che si proceda penalmente nei confronti dell’autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato (Cass. Pen., Sez. V, 25 febbraio 2020, n. 13281).

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