Segnalazione al prefetto per uso personale di stupefacenti

Art. 75 del DPR n. 309 del 1990

In questo articolo ti spiego cosa succede e cosa fare in caso di segnalazione al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti.

La detenzione di sostanza stupefacente può avere due finalità:

1) la prima è quella di poter essere ceduta a terzi
2) la seconda è quella di uso personale.

Quindi, se la sostanza stupefacente viene detenuta per una successiva cessione, si ha il reato detenzione ai fini di spaccio.

Invece, in caso di detenzione di sostanza stupefacente per uso personale verrà fatta una segnalazione al Prefetto e si attiverà una procedura amministrativa.

Ti preciso che tale segnalazione al prefetto per uso personale di stupefacenti non va ad incidere sulla fedina penale. Si tratta di un illecito amministrativo e non di un reato.

Pertanto la segnalazione nel certificato penale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non compariràe si manterrà lo status di incensurato.
Rimarrà tuttavia una segnalazione di polizia nella banca dati delle forze dell’ordine.

Procediamo con ordine e vediamo che cosa si rischia in caso di uso personale di sostanze stupefacenti.

In questo caso potrai essere sottoposto a una o piu’ delle seguenti sanzioni amministrative :

a) sospensione della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni ;

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Tali sanzioni che vengono irrogate dal Prefetto avranno una durata che va da due mesi a un anno, se si tratta di droghe pesanti, e da uno a tre mesi, se si tratta di droghe leggere.

Vediamo adesso che cosa succede dopo l’accertamento dei fatti.

Gli organi di polizia che ritrovano lo stupefacente procedono alla contestazione e riferiscono entro dieci giorni al prefetto competente.

Qualora, al momento dell’accertamento, dovessi avere la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresí all’immediato ritiro della patente di guida.

Se la disponibilità dovesse essere riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo.

Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni.

La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente.

Il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, ti convocherà.

Ciò serve per valutare, a seguito di colloquio,

1) le sanzioni amministrative da irrogare e

2) la loro durata

3) nonché, eventualmente, per formulare l’invito a svolgere un programma terapeutico.

Cosa succede se non ci si presenta al colloquio?

In questo caso verranno applicate con ogni probabilità le sanzioni previste quindi è sempre meglio presentarsi al colloquio.

Ora ti spiego come ti puoi difendere in caso di segnalazione al prefetto per uso di sostanze stupefacenti.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione tu o il tuo Avvocato potete far pervenire al prefetto degli scritti difensivi, dei documenti e puoi chiedere di essere sentito.

Si può essere invitati a seguire un programma terapeutico?

Inoltre devi sapere che se ne ricorrono i presupposti, puoi essere invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze.
Tale programma è predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata.
Il beneficio è che se risulta ti sei sottoposto, con esito positivo, al programma il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni.

Cosa succede se è la prima volta e i fatti sono di particolare tenuità?

Presta attenzione ora.

Nel caso in cui dovesse essere la prima volta che ti trovi in questa situazione il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendoti delle conseguenze a tuo danno.
Pertanto non verrà applicata alcuna sanzione.

Invece cosa succede se non è la prima volta?

Va da sé che in questo caso sono applicate le sanzioni di cui abbiamo già parlato.

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Articolo redatto dall’Avv. Daniele Mistretta

Art. 75 del DPR n. 309 del 1990

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e’ sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o piu’ delle seguenti sanzioni amministrative (2) :

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni (3) ;

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

1-bis. Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:

a) che la quantita’ di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonche’ della modalita’ di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto (4) .

2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresí all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

5. Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis.

7. L’interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l’interessato può ottenere il rilascio di estratti delle pArti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresí al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, puo’ essere fatta opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto e’ contestualmente inviata al questore di cui al comma 8 (5) .

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

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