Calunnia - Avvocato Roma

Calunnia – Avvocato penalista a Roma

ART. 368 DEL CODICE PENALE

Gli Avvocati penalisti dello Studio offrono tutto il supporto necessario a coloro che vengano accusati di calunnia per difendersi nella maniera più efficace, mettendo a disposizione una serie di servizi legali utili all’assistito per la propria tutela personale e patrimoniale, quali, ad esempio:

– consulenza e assistenza tecnica in sede di indagini preliminari;

– investigazioni difensive;

– redazione di ricorsi avverso provvedimenti cautelari personali e reali;

– assistenza per tutta la durata del processo;

– redazione di atti di Appello e di ricorsi per Cassazione.

Cos’è la calunnia? Chi può commetterla?

Il reato di calunnia può essere commesso da chiunque e consiste nell’accusare taluno di un fatto di reato, sapendolo innocente.

La falsa incolpazione può avvenire in due modi diversi:

  • con la c.d. calunnia formale, ossia mediante la presentazione di una denuncia, querela, richiesta o istanza di procedimento(si pensi, ad esempio, al commesso di un supermercato il quale, mediante proposizione di una querela presso il commissariato di Polizia, accusi un determinato cliente del furto di alcuni prodotti dagli scaffali, nella consapevolezza che il querelato è, in realtà, innocente);
  • con la c.d. calunnia materiale, ossia mediante la simulazione a carico del soggetto falsamente accusato delle tracce di un reato(si pensi, in tal caso, a colui che faccia trovare un cellulare rubato nell’auto del suo vicino di casa al fine di farlo condannare ingiustamente per furto).

Trattandosi di un reato di pericolo in concreto, occorre che l’inveritiera segnalazione da parte del calunniatore sia idonea a far aprire effettivamente un procedimento penale a carico del soggetto falsamente accusato; motivo per cui, non c’è calunnia quando viene denunciato un reato prescritto o quando esso sia sottoposto a condizione di procedibilità (es. la querela) ed essa non sia intervenuta (Cass. Pen., Sez. V, 05/10/2021 n. 40274), ovvero, ancora, quando la denuncia stessa alleghi al contempo una scriminante (es. la legittima difesa, l’esercizio di un diritto ecc…) o una condizione di non punibilità (es. l’aver agito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore ai sensi dell’art. 384 c.p.).

L’art. 368 c.p., infatti, si pone a salvaguardia, da un lato, dell’onore e della libertà del soggetto falsamente accusato, dall’altro dell’interesse dell’intera collettività a che l’attività di amministrazione della giustizia non venga fuorviata, di talché non ci sarà lesione del bene giuridico nel momento in cui la falsa incolpazione non sia idonea ad attivare inutilmente la macchina giudiziaria.

Ancora, è importante far presente che il reato di calunnia si configura anche nel caso in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima, in quanto, tanto in fase di indagini preliminari quanto nel corso del processo vero e proprio, il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria restano titolari del potere-dovere di svolgere l’attività necessaria ad acquisire, eventualmente, una valida notizia di reato; da ciò deriva l’idoneità in concreto della denuncia anonima a ledere l’interesse pubblico al corretto funzionamento della giustizia e quello privato della persona offesa, nel caso in cui la denuncia si riveli priva di fondamento.

Molto utile in ottica difensiva, peraltro, la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità, purché ciò avvenga nell’immediatezza dell’accertamento o nella sede processuale propria (Cass. Pen., Sez. VI, 10/02/2021 n. 17883).

Si fa presente, infine, che, perché possa ritenersi sussistente il dolo di calunnia, è necessario che colui che falsamente accusa un’altra persona di un reato abbia la certezza dell’innocenza dell’incolpato, in quanto l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo. La consapevolezza del denunziante circa l’innocenza dell’accusato è perciò esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.

Pene previste per il reato di calunnia

Il reato oggetto di disamina è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Come previsto dal comma 2, inoltre, la pena è aumentata fino a 1/3 (si può arrivare, pertanto, a 8 anni di reclusione) se si incolpa falsamente taluno di un reato per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni o un’altra pena più grave.

Ancora, il comma 3 stabilisce che la pena è della reclusione da 4 a 12 anni se dalla falsa incolpazione deriva una condanna alla reclusione superiore a 5 anni; la pena è, invece, della reclusione da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.

Infine, l’art. 370 c.p. prevede che le pene previste per la calunnia sono diminuite fino a 1/3 (si può scendere nel massimo a 4 anni di reclusione) se la falsa incolpazione riguarda un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.

Prescrizione della calunnia

Il delitto si prescrive nel termine di 6 anni, più 1/4 in caso di eventuali atti interruttivi del procedimento penale, per un totale di 7 anni e 6 mesi.

Indicazioni sulla procedura

Venendo agli aspetti puramente procedurali in materia di calunnia, si tratta di un reato procedibile d’ufficio -non si richiedono condizioni di procedibilità, quali ad esempio la querela- e la competenza spetta al Tribunale in composizione monocratica nei casi di cui ai primi due commi, mentre spetta al Tribunale in composizione collegiale nell’ipotesi del terzo comma.

L’arresto è facoltativo in caso di flagranza di reato, ma diventa obbligatorio nell’ipotesi descritta dal terzo comma, secondo periodo (se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo). Va detto, però, che di fatto ciò non può comunque avvenire, perché giunti alla condanna sarà certamente cessatolo stato di flagranza con conseguente impossibilità di ricorrere all’arresto quale misura precautelare.

Il fermo di indiziato è consentito solo nei casi di cui al terzo comma.

Le misure cautelari personali sono consentite, così come consentite sono le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni quali mezzo di ricerca della prova.

Differenze con la simulazione di reato

Così come per la calunnia, anche la simulazione di reato può avvenire in maniera diretta (mediante la falsa affermazione di responsabilità con denuncia, querela, richiesta o istanza) o in maniera indiretta (simulando le tracce di un reato).

La simulazione di reato, tuttavia si differenzia nettamente dalla calunnia in quanto manca l’accusa a carico di un soggetto determinato o addirittura determinabile, senza contare che la pena prevista ai sensi dell’art. 367 c.p. va da 1 a 3 anni di reclusione.

Per un esempio di simulazione di reato, si pensi a colui il quale chiami la polizia a casa propria denunciando il furto di alcuni oggetti che, in realtà, non sono mai esistiti né tantomeno sono mai stati in suo possesso. Lo stesso varrebbe anche nel caso in cui venisse denunciato un furto effettivamente avvenuto, ma dichiarando che è stato consumato in altra data e che ha avuto ad oggetti beni diversi rispetto a quelli realmente trafugati, con ciò ostacolando l’identificazione della refurtiva e dei responsabili.

Differenze con l’autocalunnia

L’autocalunnia, prevista e punita dall’art. 369 c.p., è quel reato che consiste nell’incolpare se stesso, e non un’altra persona, di un reato mai commesso oppure commesso da persona diversa. A ciò consegue che tale reato non può essere commesso mediante proposizione di denuncia, querela o istanza, essendo tali atti non concepibili nei confronti dell’autore stesso; allo stesso modo, l’autocalunnia non può avvenire mediante la simulazione dele tracce di un reato.

Si ha autocalunnia, ad esempio, colui che rende dichiarazioni davanti a qualsiasi Autorità su cui incomba l’obbligo di far riferimento all’Autorità giudiziaria (si pensi alla Guardia di Finanza) confessi di aver commesso un reato inesistente o, comunque, commesso da altri.

Art. 368 del codice penale

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.

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