No al ritiro della patente per alcol secondo il giudice di pace di Monza

Art. 186 del codice della strada

In questo articolo ti spiegherò se sono legittimi il ritiro e la sospensione della patente per alcol, quando il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1, 5 grammi litro e si viene denunciati per guida in stato di ebbrezza (Clicca qui per leggera la guida completa) ai sensi dell’art. 186 del codice della strada.

Per capire meglio partiamo da un caso realmente accaduto.

Un automobilista veniva fermato a Monza dalle forze dell’ordine e veniva sottoposto all’accertamento per guida in stato di ebbrezza con etilometro.

L’accertamento dava esito positivo.

In particolare, veniva riscontrato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

Per l’effetto, gli agenti ritiravano la patente e la trasmettevano al prefetto di Milano per la sospensione.

Contemporaneamente trasmettevano pure gli atti al Tribunale di Monza.

Il prefetto di Milano pertanto emetteva una ordinanza di sospensione della patente per il periodo di sei mesi.

Contemporaneamente prescriveva all’automobilista di sottoporsi alle visite mediche presso la commissione medica locale per riottenere la patente alla scadenza di questo periodo di sospensione.

L’automobilista si attivava immediatamente e si rivolgeva al suo avvocato di fiducia esperto di queste problematiche di guida in stato di ebbrezza.

Pertanto l’Avvocato promuoveva un ricorso al giudice di pace di Monza chiedendo l’immediata restituzione della patente per ragioni lavorative facendo rilevare che in tali casi la sospensione della patente non è consentita.

Difatti l’automobilista doveva fare ogni giorno lunghi spostamenti per recarsi a lavoro e non poteva fare a meno dell’automobile.

Il Giudice di pace di Monza dopo pochi giorni dalla presentazione del ricorso fissava un’udienza e, valutato fondato il ricorso in attesa della decisione finale, ordinava la restituzione provvisoria della patente.

Alla successiva udienza il Giudice di pace di Monza decideva definitivamente sul caso e annullava completamente l’ordinanza del prefetto.

In particolare annullava:

1) La sospensione della patente;
2) La prescrizione delle visite mediche.

La decisione del Giudice si basava sulla interpretazione del codice della strada per cui in tali casi, quando il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 non è possibile la sospensione provvisoria della patente.

A mio avviso, è questo l’orientamento più corretto e che condivido pienamente in caso di ritiro della patente per alcol.

Ne consegue che la patente nel caso specifico non doveva essere né ritirata né sospesa.

Tuttavia, in questi casi l’interpretazione della legge non è chiara e pertanto di fatto sarà necessario con ogni probabilità rivolgersi al giudice per far riconoscere le proprie legittime ragioni contro la sospensione della patente.

Articolo dall’Avv. Vincenzo Daniele Mistretta

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