Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza: notifica entro quando?

Cassazione civile sez. II - 23/06/2021, n. 17999

In caso di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza ci sono dei termini entro i quali il provvedimento di sospensione emesso dal Prefetto deve essere notificato all’automobilista accusato di guida in stato di ebbrezza. 

Questo è stato il caso affrontato dalla Suprema corte di Cassazione nella sentenza richiamata (art. 186 del c.d.s. e ultime sentenze).

 

 

La vicenda in breve

Un’automobilista veniva colto in guida in stato di ebbrezza e gli veniva riscontrato un tasso alcolemico di 1,74 g/l.

Pertanto, da una parte, veniva denunciato per la violazione dell’art. 186, comma 2 lett. c del codice della strada; dall’altra, gli veniva sospesa la patente di guida per due anni con obbligo di sottoporsi alle visite mediche presso la commissione medica locale con provvedimento notificatogli 19 mesi dopo il fatto.

L’automobilista proponeva ricorso al Giudice di pace civile e poi si rivolgeva al Tribunale per ottenere la restituzione della patente, senza, tuttavia, avere alcuna soddisfazione.

Era costretto, così, a proporre ricorso per Cassazione lamentando il ritardo della notifica del provvedimento di sospensione della patente con obbligo delle visite mediche.

La Suprema corte, viceversa, accoglieva le ragioni dell’automobilista ed affermava che il provvedimento di sospensione deve intervenire entro un termine di tempo ragionevole il cui apprezzamento in concreto è rimesso alla valutazione concreta del Giudice di merito.

Per l’effetto, annullava la sentenza, con rinvio ad un diverso magistrato per un riesame del caso.

Cassazione civile sez. II - 23/06/2021, n. 17999

la sentenza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria- Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5076/2017 proposto da:
D.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, **************, presso lo studio dell’avvocato **************,
rappresentato e difeso dall’avvocato *************, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –

Contro

PREFETTURA DI LATINA, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1462/2016 del TRIBUNALE di LATINA, depositata
il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/11/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto del ricorso è la sentenza del Tribunale di Latina, pubblicata il 14 luglio 2016, che ha rigettato l’appello proposto da D.M.E. avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina n. 248 del 2014, e nei confronti della Prefettura di Latina.

1.1. Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione proposta dal D.M. avverso l’ordinanza prot. LT2018336J/2013 con cui il Prefetto di Latina gli aveva sospeso la patente di guida per due anni e ordinato di sottoporsi a visita medica presso la ASL per accertare l’idoneità alla guida.
Il provvedimento di sospensione era stato emesso a seguito del verbale di contestazione della violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), per avere il D.M. guidato in stato di ebbrezza (tasso alcolico accertato in struttura ospedaliera pari a 1,74 g/l).

2. Il Tribunale ha confermato la pronuncia di primo grado.

2.1. Dopo avere evidenziato che nella specie non vi era stata declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di pace in relazione all’oggetto specifico dell’opposizione, il Tribunale ha rilevato che la sospensione della patente di guida era stata legittimamente disposta a fini cautelari.

3. D.M.E. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso la Prefettura di Latina.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 7 c.p.c., D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 98,artt. 186 e 223 C.d.S. e si contesta l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che il primo giudice non avesse dichiarato la propria incompetenza per materia.

1.1. Il motivo è privo di fondamento.

Come evidenziato nella sentenza impugnata, il Giudice di pace non si è affatto dichiarato incompetente ma si è limitato a ad osservare, in motivazione, che mentre l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza spettava al tribunale, l’oggetto dell’opposizione era circoscritto alla verifica delle condizioni legittimanti l’applicazione della misura cautelare della sospensione della patente di guida.

2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 186,201 C.d.S. e art. 223 C.d.S., commi 1 e 2 e si contesta la tardività della notificazione dell’ordinanza prefettizia, assumendosi tra l’altro che la ritenuta natura cautelare della sospensione della patente di guida sarebbe incompatibile con l’adozione del provvedimento a notevole distanza di tempo dall’accertamento della guida in stato di ebbrezza (nella specie, 19 mesi), così vanificando le esigenze di immediatezza e di prevenzione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omessa o insufficiente motivazione in relazione all’art. 2697 c.c. e alla L. n. 39 del 1997, art. 5, nonchè nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..
Il ricorrente contesta la mancata esposizione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati, poichè in entrambe le sentenze di merito i giudici non avrebbero provveduto a statuire su alcuni punti decisivi della controversia, riguardanti principalmente i vizi di forma dell’ordinanza che, se adeguatamente considerati, avrebbero comportato la sua nullità.

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbe il terzo motivo.

4.1. Si deve richiamare in premessa la distinzione da tempo enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 21447 del 2010), secondo cui la sospensione della patente di guida ex art. 186 C.d.S., consegue a titolo di sanzione accessoria del reato, ed è quindi disposta dal giudice penale pur se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223 C.d.S., risponde alla finalità di impedire che, nell’immediatezza del fatto, il soggetto possa continuare a tenere una condotta pericolosa per la pubblica incolumità.

4.2. Con riferimento specifico alla sospensione cautelare, questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 13226 del 2007) ha affermato che il suddetto provvedimento deve intervenire entro un tempo ragionevole – la cui valutazione è in concreto rimessa la giudice del merito – in considerazione delle finalità del provvedimento stesso.
Si tratta di principio enucleato a composizione di un contrasto, che risulta di applicazione costante e ormai consolidata (tra le altre, Cass. n. 7731 del 2009; Cass. n. 24111 del 2014).

5. Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di sospensione della patente di guida avesse finalità cautelari senza chiarire le ragioni per cui lo stesso sarebbe intervenuto entro un tempo ragionevole dal fatto, laddove il riferimento alla mancata presentazione del D.M. alla visita medica è privo di riscontro.
Per un verso, infatti, il provvedimento di sospensione non contiene riferimenti alla mancata sottoposizione del D.M. a visita medica, e, per altro verso, neppure risultano indicati altri atti a sostegno di tale rilievo, atti che, tra l’altro, neppure avrebbero potuto essere acquisiti stante la contumacia della Prefettura in entrambi i giudizi di merito.

6. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo motivo, segue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto ed il rinvio al giudice designato in dispositivo per un nuovo esame della domanda. Il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo e rigettato il primo motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

 

Articolo redatto dall’Avv. Vincenzo Daniele Mistretta

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